La Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 16166/2023, ha ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente della Suprema Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per dirimere un noto contrasto giurisprudenziale e dottrinale. La Suprema Corte si chiede se l’art. 108, comma 2, l. fall. sia applicabile anche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, l. fall.