Vende l’immobile e riacquista entro l’anno con atto solo registrato: ok ai benefici prima casa

Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, dall’art. 1, nota II bis, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, e in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l’anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all’acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l’atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione, non essendo necessaria anche la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. In questo modo ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 3696/2025.