Una rapina può essere di lieve entità pur con danno patrimoniale significativo (e viceversa…)

Con riferimento al delitto di rapina, l’attenuante della lieve entità, introdotta a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 86/2014 può essere riconosciuta indipendentemente dalla sussistenza dell’applicazione della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p.- Con riferimento a quest’ultima, infatti, il giudice deve considerare il solo profilo del danno (o del pericolo) all’interesse o agli interessi contestualmente tutelati dalla norma incriminatrice, ma non è escluso che l’attenuante “costituzionale” della “lieve entità del fatto” possa essere, comunque, riconosciuta se, oltre agli aspetti già considerati ai fini della attenuante comune, anche quelli concernenti “… la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione…” consentano di apprezzare il fatto, nel suo complesso (ovvero a prescindere dal danno o dal pericolo cagionato) come “di lieve entità”; viceversa, la attenuante “costituzionale” potrà essere esclusa, anche in caso di riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., qualora gli ulteriori profili sopra richiamati non consentano una valutazione complessiva di “lieve entità” del fatto (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 5 dicembre 2024, n. 44704).