L’individuazione della responsabilità per l’inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, sicché è sufficiente perché il responsabile si intenda legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall’Amministrazione sia più probabile della sua negazione, potendosi a tali fini accedere anche alla prova per presunzioni. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22 luglio 2024, n. 6596.