Il sintagma “cessione d’azienda”, pur se spesso ricorrente nei repertori della giurisprudenza tributaria, è manchevole di definizione nella normativa di settore. La legislazione fiscale non fornisce, invero, una propria descrizione di azienda, per cui un dato di partenza essenziale è la nozione di cui all’articolo 2555 del Codice Civile: “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Questo assunto è stato riconosciuto valido dalla stessa pubblica amministrazione, quando facendo proprio un principio espresso dalla Corte di legittimità in tema di rapporti tra ordinamento civilistico e tributario, ha sostenuto che “per costante giurisprudenza di legittimità, la disciplina civilistica di un istituto è applicabile al campo tributario qualora l’ordinamento tributario non disciplini autonomamente la materia con norme proprie, anche se derogatorie rispetto a quelle civilistiche” (per tutte, risoluzione agenzia delle entrate – direzione centrale normativa – Roma, 12 febbraio 2010, n.8/E). Attraverso la disamina di alcuni recentissimi interventi della Corte di Cassazione si tenterà di fornire elementi utili a ricostruire la fattispecie.