Qualora il notaio ricevente un atto soggetto a trascrizione debba curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito, individuare il termine di tale adempimento e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista lo renda responsabile verso il cliente. Di talché, secondo quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24662/2024, si deve escludere tale responsabilità se, in virtù di un ragionamento giuridico controfattuale, occorre valorizzare l’autonoma incidenza causale dell’iscrizione ipotecaria intervenuta – nella specie – appena due giorni dopo la stipula dell’atto e prima della sua trascrizione.