Ai sensi dell’art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2004, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all’avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto. È quanto si legge nell’ordinanza n. 17325 del 16 giugno 2023.