Pubblichiamo il commento alla Massima n. 14 della Commissione per il Terzo Settore istituita presso il Consiglio notarile di Milano, il cui testo è il seguente: “La richiesta di iscrizione nel RUNTS effettuata dal notaio in esito al procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore presuppone l’avvenuta verifica da parte del notaio medesimo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione o per le modifiche statutarie (di cui al comma 6) dell’Ente del Terzo Settore. Pertanto, la sussistenza di tali condizioni non necessita di alcuna specifica attestazione del notaio”.