La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona, sezione 1, con la sentenza n. 267, depositata il 20 giugno 2024, intervenendo in tema di patto di famiglia, ha riconosciuto che la liquidazione dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie agli altri partecipanti al contratto deve considerarsi quale ipotesi di trasferimento di ricchezza dal disponente (e non dall’assegnatario) al legittimario.