La Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 2024, n. 19071, ha accolto il ricorso avanzato da una società a responsabilità limitata avverso la pronuncia di una corte territoriale che, al contrario, aveva rigettato la sua domanda di indennizzo dei danni riportati dal tetto del proprio immobile in occasione di un temporale con grandine. Alla base della propria decisione, i giudici di merito avevano dato rilievo ad una pretesa tardività della denuncia di sinistro e ad una ipotizzata condotta dolosa della ricorrente in relazione ad un telefax da essa prodotto in via istruttoria, che sarebbe stato il frutto di una artificiosa rifusione di due documenti diversi, e rispetto al quale l’assicuratore aveva contestato la conformità all’originale del rapporto di trasmissione. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il giudice di merito che escluda in concreto l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva. Inoltre, quanto alla pretesa tardività, gli ermellini hanno affermato che per ritenere l’assicurato inadempiente alla propria obbligazione occorre previamente accertare se l’inosservanza ha carattere doloso (nel qual caso egli perde il diritto all’indennità) o colposo (nel qual caso, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito): in entrambe le circostanze, tuttavia è onere della Compagnia, ai sensi dell’art. 1913 c.c., o dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato, o, nella seconda, la volontarietà dell’assicurato di non adempiere all’obbligo ed anche il pregiudizio sofferto.