Con la sentenza n. 4142 del 18 febbraio 2025, la Cassazione civile, ha affrontato il tema della titolarità delle somme depositate su un conto corrente cointestato, qualora tali somme provengano esclusivamente da uno dei cointestatari, nonché il regime di restituzione dei prelievi da detto conto. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla corretta ripartizione dell’importo tra gli aventi diritto e sul regime di restituzione delle somme prelevate dalla coerede cointestataria, verificando se e in che misura tali somme debbano essere reintegrate nella massa ereditaria. La contitolarità del conto corrente comporta un’inversione dell’onere della prova che può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti da parte di chi sostiene una diversa titolarità delle somme. L’erede legittima cointestataria del conto corrente unicamente alimentato dal de cuius non può essere obbligata a restituire alla massa ereditaria tutti gli importi prelevati qualora emerga da elementi presuntivi che tali somme siano state utilizzate sia per esigenze di cura dei genitori, sia per il proprio sostentamento, garantito dal principio di solidarietà familiare in quanto non autosufficiente.