Il problema posto all’attenzione della Corte di Cassazione nella sua massima composizione riguarda la possibilità per il giudice delegato di disporre, in caso di subentro ex lege del curatore nel contratto di vendita di un immobile da adibire ad abitazione principale del promissario acquirente, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Le Sezioni Unite della Cassazione civile, con la sentenza n. 7337/2024, hanno stabilito che l’effetto purgativo di cui all’art. 108, comma 2, legge fall. non è applicabile alle vendite eseguite dal curatore in forma contrattuale in adempimento di un preliminare di vendita sottoscritto anteriormente al fallimento del promittente venditore.