L’art. 8, comma 1 ter, L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevede che la proposta di piano del consumatore e di accordo di composizione della crisi possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza pattuita, delle rate non ancora scadute del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il Tribunale di Bari ha ritenuto la proseguibilità del contratto di mutuo ipotecario già risolto dalla banca e ha affermato che il debito da saldare va integrato delle rate e degli interessi scaduti sino alla data di omologazione del piano; inoltre, ha fissato il termine di un mese dall’omologazione per provvedere all’adempimento.