Sovraindebitamento: il finanziatore deve valutare il merito creditizio del debitore

L’art. 67CCII consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso una proposta avente contenuto libero e che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, pur avendola eventualmente svolta in passato. Il finanziatore che non ha effettuato un’adeguata valutazione del merito creditizio del debitore versa in colpa. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Nola, con la sentenza del 24 febbraio 2025.