La Cassazione penale, pronunciandosi in tema di reati fallimentari con la sentenza n. 12285/2025, ha chiarito che la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., si suddivide in due distinte fattispecie: la prima, c.d. “specifica”, consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione totale o parziale dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie, e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o assicurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; la seconda, c.d. “generale”, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, e richiede solo il dolo generico.