Unitamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, il ricorrente chiedeva la revoca dell’obbligo di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne, la ratifica di un allegato progetto di divisione della casa familiare e, in subordine, l’autorizzazione a vendere la stessa, nonché l’assegnazione di un box. La resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla revoca del mantenimento per il figlio e si opponeva a tutte le domande, chiedendo una maggiorazione per il mantenimento della figlia. Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande di divisione e vendita della casa, rigettava l’istanza relativa al box e provvedeva sulle altre richieste. Lo stabilisce il Tribunale di Salerno, sez. I, sentenza 7 ottobre 2024, n. 4696.