Per i diritti reali il termine è interrotto dal riconoscimento del diritto o dall’azione giudiziale. Costituzione in mora o diffida hanno effetto interruttivo solo per i diritti di obbligazione
Per i diritti reali il termine è interrotto dal riconoscimento del diritto o dall’azione giudiziale. Costituzione in mora o diffida hanno effetto interruttivo solo per i diritti di obbligazione