I diritti di credito sono tutelati non quando siano divenuti certi e liquidi prima del sequestro, ma quando risultino da titolo o atto di data certa anteriore (Cass. penale, sentenza n. 13474/2023).
I diritti di credito sono tutelati non quando siano divenuti certi e liquidi prima del sequestro, ma quando risultino da titolo o atto di data certa anteriore (Cass. penale, sentenza n. 13474/2023).