La Cassazione ha ribadito la validità delle clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate. Tuttavia, tali clausole non sono insindacabili, bensì, qualora ne sussistano i presupposti, sono suscettibili di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III ordinanza 6 novembre 2024, n. 28558.