La qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26681/2021.