La clausola generale prevista dall’art. 147, c. 1, lett. a) della Legge Notarile è finalizzata alla tutela delle qualità personali richieste al notaio e alla stima di cui egli deve godere anche all’esterno. Di talché, secondo quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 28133/2022, non è contrario alla ratio e all’interpretazione letterale della prefata disposizione sanzionare il notaio per il mancato versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nella propria sfera personale.