Si esamina la possibilità per un’associazione non riconosciuta, che si qualifichi come associazione privata di fedeli laici della chiesa ai sensi dei canoni 298 usque 311 e 321 usque 326 del codice di diritto canonico, di ottenere la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore.