Nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di una valida procura rilasciata al difensore deve trovare applicazione il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, grava sullo stesso e non sulla parte la pronuncia relativa alle spese processuali, anche in riferimento all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza del 21 ottobre 2024, n. 27209.