Il Tribunale di Milano, Sez. lav., con la sentenza 19 giugno 2024, n. 3143 torna a pronunciarsi in materia di responsabilità solidale in caso di appalto di opere o servizi e conferma l’orientamento secondo cui la decadenza del diritto di azione nei confronti del committente può essere impedita anche con comunicazione stragiudiziale inviata alla committente entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto. Viene altresì chiarito che la committente, in virtù della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, risponde solo dei crediti di natura strettamente retributiva maturati dal personale dell’appaltatore nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La sentenza in commento offre anche un’interessante disamina dei criteri utili per distinguere contratto di appalto e contratto di trasporto.