Va respinta la domanda di risarcimento azionata dal danneggiato attesa l’impossibilità di accertare se la condotta del medico abbia cagionato un danno secondo il principio del più probabile che non, nonostante l’accertata mal prassi e il riconoscimento della responsabilità contrattuale. L’eccezione d’inammissibilità dell’azione diretta è fondata perché all’epoca della domanda non era ancora stato emanato il decreto attuativo di cui all’art. 10, comma 6, della L. n. 24/2017. È quanto si legge nella sentenza n. 733 del Tribunale di Caltanissetta del 30 settembre 2024.