Il presente contributo analizza la disciplina dei requisiti di autonomia ed indipendenza dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a, D.lgs. 231/2001, avuto peraltro riguardo al recente arresto del Tribunale Penale di Vicenza del 17 giugno 2021 (di cui alleghiamo un estratto) – nell’ambito della nota vicenda relativa al comportamento dei membri dell’OdV della Banca Popolare di Vicenza – attraverso cui viene statuita l’inadeguatezza del funzionamento del medesimo organismo, tale da importare un giudizio di inidoneità del Modello 231 adottato dall’istituto di credito nonché la condanna dell’ente per colpa di organizzazione.