C’è il fumus boni iuris quanto alla responsabilità della controllante ex art. 2497 cod. civ. in relazione a operazioni, protrattesi per vari esercizi e da collocarsi nell’ambito di un gruppo caratterizzato dal controllo totalitario da parte della capogruppo e dalla parziale sovrapposizione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo nelle varie società del gruppo, le quali ben possono rappresentare l’espressione di una vera e propria politica di vertice di finanziamento della controllante da parte della controllata. In tal modo si è espresso il Tribunale di Milano con la sentenza del 14 novembre 2021.