Con la sentenza n. 205 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui, nel caso di danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, legittimava il danneggiato ad agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e dei soli danni non patrimoniali che fossero derivati da privazione della libertà personale, poiché è irragionevole la scelta del legislatore di negare la piena tutela risarcitoria, estesa ai danni non patrimoniali, nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale, che la Costituzione riconosce e garantisce all’art. 2 Cost. e ai quali si ascrive certamente anche il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.