Con la sentenza 20 marzo 2025, n. 31 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 4/2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», in modo continuativo, poiché, pur essendo il requisito di radicamento territoriale di per sé non implausibile, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento al termine di cinque anni.