Il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete, ma è necessaria quantomeno la prova dell’effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un’operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato “scaricato” (e cioè trasferito sul dispositivo dell’utente dell’indirizzo), mentre l’effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. Così ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 12511/2023.