Se, di regola, il bando di gara diventa lesivo solo a partire dall’adozione dell’atto applicativo sfavorevole, nondimeno è necessaria (in via di eccezione) l’impugnazione immediata ove si intenda contestare l’avvio in sé della gara, la portata escludente delle clausole illegittime (preclusive cioè dell’ammissione alla procedura concorsuale), ovvero l’impossibilità di formulare un’offerta seria e remunerativa. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. II, sentenza 21 agosto 2024, n. 15900.