La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità, e accessorie rispetto all’opera principale, e non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29 novembre 2022, n. 10476.