La Suprema Corte con la sentenza n. 5157/2025 affronta il tema dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio di omologa in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ribadendo un orientamento granitico, la Cassazione afferma che il provvedimento che abbia pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, mentre nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale.