Anche nel processo tributario, l’atto con cui si propone l’impugnazione, per verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità, deve essere interpretato nel suo complesso. La mancanza di un requisito formale, secondo l’ordinanza n. 3124/2022, non può equivalere a difetto di impugnazione, se dall’atto risulti, anche in maniera non formale, la volontà del ricorrente.