Procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023? L’estinzione va dichiarata con sentenza

Poiché le disposizioni del c.d. “correttivo” della Cartabia – che ha introdotto i commi 5 e 6 dell’art. 350 cpc, secondo i quali, “L’estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall’articolo 348, terzo comma. Davanti alla Corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall’istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti enei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio” – si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28.2.2023, ne deriva che per i procedimenti introdotti in data anteriore, l’estinzione va dichiarata con sentenza dal Collegio. È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza 20 gennaio 2025, n. 239.