La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1359 del 2024, ha ribadito l’interpretazione dell’art. 121, comma 5, c.p.i., quale norma che consente di fornire prove documentali anche una volta spirate le preclusioni istruttorie dell’art. 183, comma 6, c.p.c. Per approfondimento v. il commento alla sentenza in corso di pubblicazione su “il Diritto industriale”.