Con sentenza 10 luglio 2023, n. 139, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, prima parte, della L. n. 110/1975, nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona.