L’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2023 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, con ciò accogliendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con due ordinanze di identico tenore iscritte ai numeri 114 e 127 del registro ordinanze 2022, depositate rispettivamente il 28 marzo e il 9 maggio 2022, dal Tribunale ordinario di Viterbo, sezione civile, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare.