Il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, comma 5, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che “nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; ciò premesso, il difensore dopo i numerosi ed inutili tentativi di deposito telematico deve, diligentemente procedere al deposito nella modalità tradizionale avvalendosi anche del servizio postale. Questo è quanto indicato nell’ordinanza n. 40557/2021 della Cassazione civile.