La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 32631/2022, ribadendo un orientamento consolidato afferma che l’intermediario finanziario non può dimostrare di avere validamente effettuato la valutazione di adeguatezza di un investimento in assenza di una profilatura del cliente desunta dalle informazioni che esso è tenuto ad acquisire dallo stesso, salva l’ipotesi in cui il cliente stesso abbia, per iscritto, rifiutato di fornire i dati richiesti.