Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 3 febbraio 2022, si pronuncia sulle misure protettive invocate dall’imprenditore, che ha avanzato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi; secondo l’ordinanza in commento, nel procedimento teso alla conferma o alla revoca della misura richiesta con il ricorso depositato in cancelleria, non è necessario sentire il creditore che ha presentato istanza di fallimento, mentre non è neppure immaginabile un onere di notifica a tutti i creditori dell’imprenditore indistintamente, perché le misure protettive sono destinate ad incidere soltanto nei confronti di quei singoli creditori esattamente individuati nel medesimo ricorso.