Il notaio non può ricorrere all’istituto della rettifica, ex art. 59 bis della legge notarile, al fine di porre rimedio a incertezze sul contenuto sostanziale dell’atto rogato, atteso che tale potere può essere esercitato solo per correggere meri errori materiali. Pertanto, secondo quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 31795/2022, la rettifica, eseguita in assenza dei presupposti imposti dalla legge, deve ritenersi nulla, con conseguente applicazione dell’art. 28 della prefata normativa che sancisce il divieto al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge.