Il diligente adempimento dell’incarico di redigere l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario impone al notaio di illustrarne al cliente il contenuto e gli effetti, fornendogli anche un’adeguata informazione sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termine. Di talché, secondo statuito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 26419/2023, deve escludersi che alla redazione dell’inventario possa procedere direttamente il notaio in assenza di uno specifico mandato mediato dall’intervento del tribunale.