Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all’indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, é oggetto di una presunzione relativa che onera l’occupante della prova contraria. Dunque, in caso di mancato superamento di detta presunzione, al proprietario del bene deve essere riconosciuto tale danno il quale, qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato in via equitativa. E, in tale contesto, in caso di mancata diligenza del notaio rogante l’atto di vendita, è configurabile la sua responsabilità extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato. È quanto statuito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 19849/2024.