Nel reato di bancarotta preferenziale, qualora il pagamento non avvenga in situazione di imminente insolvenza, l’operazione deve essere considerata in termini complessivi, dovendosi rifuggire da valutazioni parcellizzate, sicché, ove il pagamento fatto al socio sia funzionale all’apertura di una linea di credito per estinguere altri debiti della società, non si considera come pagamento preferenziale ai fini del delitto di bancarotta. In questo modo si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 29607/2024.