Niente assegno divorzile se la ex può ricominciare a fare l’avvocato

Il Tribunale di Savona con sentenza del 25 marzo 2022, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie, oltre ad un cospicuo contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 3.000,00 mensili, oltre ISTAT, a titolo di assegno divorzile. La decisione veniva impugnata avanti alla Corte distrettuale dal marito, che chiedeva la rideterminazione delle somme dovute per i titoli predetti, che la Corte riduceva ad importi minori. In particolare, rideterminava l’assegno divorzile riducendolo ad € 2.000,00 mensili oltre ISTAT, ma respingeva la domanda di restituzione dell’eccedenza sull’assegno divorzile. Avverso tale decisione il marito proponeva ricorso per Cassazione, poi riunito con quello proposto dalla moglie (in punto a affidamento e contributo dei figli), con il quale lamentava la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte in tema di riconoscimento e quantificazione dell’assegno divorzile, nonché in punto alla ripetibilità degli assegni di divorzio versati. E’ quanto stabilito nella Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 aprile 2024, n. 9839.