Secondo la sentenza n. 13016/2024 della Cassazione penale l’art. 342d.lgs. n. 14/2019, in continuità normativa con l’art. 236-bisl. fall., ha chiarito l’irrilevanza penale degli errori di valutazione prognostica del professionista circa la “fattibilità economica” dei piani o delle ulteriori iniziative di soluzione negoziale della crisi, senza rendere penalmente irrilevanti i contenuti delle relazioni e delle attestazioni scaturenti da condotte informative deliberatamente trasgressive dei doveri di correttezza e compiutezza della base conoscitiva nonché di correttezza nell’impiego dei metodi e dei criteri valutativi enunciati in linea con i principi della tecnica professionale comunemente riconosciuta e accettata.