In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell´indipendenza economica, considerandone l’effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell’esclusione dell´indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l’ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 12 luglio 2022, n. 22076.