Dal mancato adempimento della banca all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice non può dedursi la prova del fondamento delle domande proposte dall’attore o l’ammissione del fatto contestato. L’esibizione ex art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della parte istante. Così ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza del 15 febbraio 2022.