La condotta di colui che maltratta una persona con cui ha, anche solo da pochi giorni, instaurato un rapporto instabile ma con prospettive di stabilità e con aspettative di reciproca solidarietà può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia e le decisioni del giudice di primo e secondo grado, basate su dichiarazioni della p.o. che siano ritenute utilizzabili in quanto valutate in sede di rito abbreviato, non possono essere sottoposte al riesame di merito del Giudice di legittimità solo sulla base della qualificazione formale della eccezione come inerente la illogicità della motivazione, laddove il ragionamento probatorio sia ritenuto completo e non viziato in sé. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione penale del 26 settembre 2022, n. 36194.